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Tributi e finanze

Pagamento ICI

L'I.C.I. è l'imposta comunale sugli immobili istituita e disciplinata dal Decreto Legislativo 504/92 e successive modificazioni. 

Ogni contribuente (Proprietari; titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie; titolari del diritto di locazione finanziaria e i concessionari di aree demaniali) deve provvedere al versamento per la propria quota e periodo di possesso.
La dichiarazione ICI deve essere presentata al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili. Se gli immobili sono ubicati in più Comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i Comuni (in ciascuna di esse, naturalmente, verranno indicati i soli immobili situati nel territorio del Comune al quale la dichiarazione viene inviata). Se l'immobile è situato nel territorio di più Comuni, lo si considera interamente situato nel Comune nel quale si trova la maggior parte della sua superficie.
Se l'immobile è posseduto da più proprietari o titolari di diritti reali di godimento, l'imposta deve essere ripartita in proporzione alle quote di possesso.
Per quanto riguarda i fabbricati, l'ICI si calcola applicando alla base imponibile l'aliquota deliberata dal Comune. La base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale (rendita da non confondere con il valore dell'immobile) rivalutata del 5% e poi moltiplicata:
Le aliquote e le detrazioni vengono deliberate ogni anno dai Comuni.
Per conoscerne la misura, il contribuente può consultare anche gli estratti delle deliberazioni comunali disponibili o rivolgersi al Comune ove è ubicato l'immobile.


Modalità di richiesta:
I soggetti interessati devono presentare al Comune ove è ubicato l'immobile un'apposita dichiarazione entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
I bollettini da utilizzare sono inviati dal Comune direttamente al domicilio fiscale del contribuente e sono comunque reperibili, in caso di mancato recapito, presso la sede comunale, gli Uffici Postali e gli Istituti Bancari. Il calcolo delle Aliquote viene effettuato mediante una auto denuncia del cittadino previo ritiro di apposita modulistica presso il comune, e tenedo conto che per le giovani coppie e per le nuove attività produttive la percentuale dell'aliquota è del 4.5%, mentre la restante parte dei contribuenti verserà l'aliquota al 6%.
Il versamento del tributo va eseguito negli uffici postali mediante versamento su conto corrente postale n°12070660 intestato alla Tesoreria del Comune.
Se non si verificano variazioni che comportino un diverso ammontare dell'ICI dovuta, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi.
Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione, gli eredi e i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell'ICI, perché ad essa provvederà l'ufficio presso il quale è stata presentata la denuncia di successione, mediante trasmissione di una copia a ciascun Comune dove sono situati gli immobili.
I Comuni possono stabilire che la dichiarazione sia sostituita da una comunicazione, per la quale possono essere previsti termini diversi di presentazione.
L'imposta, proporzionata alla quota e ai mesi di possesso degli immobili, va versata in due rate:
a. la prima rata (acconto) - da pagare tra il 1° e il 30 giugno - è pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente;
b. la seconda rata - da pagare tra il 1° e il 20 dicembre a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno - è calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno in corso e sottraendo quanto già versato come acconto.
E' possibile anche effettuare il versamento dell'ICI in un'unica soluzione entro il termine previsto per l'acconto, applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l'anno in corso.
Se si posseggono più immobili nello stesso Comune, basterà un unico versamento per l'imposta complessivamente dovuta.
Se si posseggono invece immobili situati in Comuni diversi, è necessario effettuare distinti versamenti per ogni Comune.
La somma minima da pagare è di 2,08 euro. Gli importi fino a 2,07 euro non vanno versati. Il Comune potrebbe però aver elevato l'ammontare minimo (informarsi, quindi, negli uffici Comunali).
Entro 30 giorni dalla scadenza della rata, i ritardatari possono pagare l'ICI applicando la sanzione ridotta del 3,75% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali del 3% annuo calcolati solo sul tributo, in proporzione ai giorni di ritardo. Se il versamento dell'acconto e/o del saldo viene effettuato oltre i 30 giorni dalla scadenza, ma entro il termine di un anno, l'ICI deve essere versata con una sanzione del 6% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali del 3% annuo, calcolati anche in questo caso solo sul tributo ed in proporzione ai giorni di ritardo.
Gli importi così determinati vanno aggiunti all'ammontare del tributo da versare.

Responsabile del servizio:
Ufficio Tributi

Normativa di riferimento:
Decreto Legislativo 30.12.1992 n.504:

Legge 24.10. 1996 n. 556:

Legge 23.12.96 n. 662:

Decreto Legislativo 15.12.97 n.446:

Decreti Legislativi 18.12.1997 nn. 471, 472 e 473

Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie

Note:
Il Comune, in applicazione dell'art. 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può stabilire nel proprio regolamento, l'eliminazione dell'obbligo della presentazione della dichiarazione e l'introduzione dell'obbligo della comunicazione, da parte del contribuente, degli acquisti, cessazioni o modificazioni della soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata. In tal caso, non è necessario presentare la dichiarazione e sarà cura del contribuente informarsi se nel Comune ove è ubicato l'immobile sia stata introdotta tale norma regolamentare.

Per maggiori informazioni consultate il sito:
Sito WWW.FINANZE.IT